Codice penale svizzero, articolo 118

Interruzione punibile della gravidanza

  1. Chiunque interrompe una gravidanza con il consenso della gestante, istiga una gestante ad interrompere la gravidanza o le presta aiuto nel farlo, senza che le condizioni dell’articolo 119 siano adempiute, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
  2. Chiunque interrompe una gravidanza senza il consenso della gestante è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.
  3. La gestante che interrompe la gravidanza da sola o con l’aiuto di un terzo o partecipa altrimenti a interromperla dopo la dodicesima settimana dall’inizio dell’ultima mestruazione, senza che le condizioni dell’articolo 119 capoverso 1 siano adempiute, è punita con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
  4. Nei casi di cui ai capoversi 1 e 3, l’azione penale si prescrive in tre anni.