L’infedeltà – poi la gravidanza

Ai sensi dell’articolo 255 del Codice civile svizzero (CC), il marito è automaticamente considerato il padre del figlio della moglie (presunzione di paternità). Se un figlio nasce durante il matrimonio, il marito è inizialmente considerato il padre, anche se la madre si è sposata poco prima della nascita, e anche se è ovvio che il marito non è il padre del bambino. L’unico fattore decisivo è l’esistenza del matrimonio al momento della nascita. Non dipende dal fatto che i coniugi vivano insieme al momento della procreazione o della nascita.

Chi può contestare la paternità?

In Svizzera, la presunzione di paternità può essere contestata solo dal marito e dal figlio (art. 256 CC). Tuttavia, il figlio può contestare la presunzione di paternità davanti al tribunale solo se, durante la sua minorità, il nucleo familiare dei coniugi ha cessato definitivamente di esistere. La madre non ha alcun diritto di contestare la presunzione.

Il marito della madre, che si presume essere il padre conformemente all’articolo 255, può far valere la non-paternità solo con un’azione di annullamento. Questa azione non deve essere portata davanti al giudice di pace, ma direttamente davanti al tribunale civile competente. È competente il tribunale del domicilio di una delle parti al momento della proposizione dell’azione.

Il cacciatore deve presentare la denuncia entro un anno dal momento in cui viene a conoscenza del regolamento e del fatto che esiste una nuova legge.

Il marito deve presentare l’azione legale entro un anno dal momento in cui viene a conoscenza della nascita e del fatto che non è il padre o che un terzo era con la madre al momento del concepimento. In ogni caso, deve presentare la denuncia entro cinque anni dalla nascita.

Il minore deve avviare un’azione entro e non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età (art. 256c CC).