Regolazione dell’aborto in caso di invalidità

Se una donna aspetta un figlio con una presunta diagnosi di invalidità, in Svizzera, come in tutti gli altri casi, per un eventuale aborto valgono le stesse leggi. Al fine di evitare discriminazioni nei confronti dei disabili, il legislatore si è deliberatamente astenuto dal fare un’eccezione per la disabilità. Di conseguenza, l’invalidità di un bambino non ancora nato non costituisce un motivo per abortire.

L’aborto è quindi generalmente vietato (art. 118 Codice penale svizzero), ma a determinate condizioni resta impunito. Vale a dire, se è necessario, «in base al giudizio di un medico», evitare il rischio di gravi lesioni fisiche o di gravi disturbi psichici alla donna. Il rischio per la donna incinta deve essere tanto maggiore quanto più la gravidanza è progredita (art. 119 cpv. 1 CP sull’interruzione di gravidanza senza penalità).