Protezione delle donne incinte sul lavoro

Durante la gravidanza

La base giuridica per la protezione delle donne incinte sul lavoro è il Codice delle obbligazioni (cfr. art. 319 e segg. CO). Le disposizioni ivi contenute si applicano a tutti i datori di lavoro e ai dipendenti.

Durante la gravidanza, la donna non può svolgere alcun lavoro che, secondo una valutazione del rischio, sarebbe una minaccia per la salute della madre e quella del bambino. Secondo l’ordinanza 1 del Codice del lavoro, questa valutazione deve essere effettuata da una persona professionalmente qualificata prima che la donna sia impiegata nell’azienda (art. 63 cpv. 2 OLL 1). Tuttavia, questa ordinanza non si applica a tutti i dipendenti in Svizzera. Le eccezioni sono specificate nella legge sul lavoro (art. 2-4 LL).

Inoltre, le lavoratrici devono essere informate dei rischi connessi che il loro lavoro comporta.

Se il lavoro professionale di una donna comprende attività che comportano rischi fisici, le deve essere offerto un altro lavoro adeguato e privo di rischi durante la gravidanza.

Dopo il parto, la donna non può essere impiegata per otto settimane e successivamente fino alla 16a settimana solo con il suo consenso.

Lavoro notturno

Una dipendente incinta che svolge normalmente lavori notturni (tra le ore 20.00 e 6.00) può chiedere al datore di lavoro di assegnarle, se possibile, a un lavoro equivalente durante il giorno (art. 35b cpv. 1 LL). Tale obbligo si applica anche al periodo compreso tra l’ottava e la sedicesima settimana dopo il parto. Nelle 8 settimane precedenti il parto, é vietato occupare una donna incinta per un lavoro notturno (art. 35a cpv. 4 LL).

Per lavoro equivalente si intende che il lavoro corrisponde al lavoro normale e viene pagato in parti uguali, senza premio notturno. Se il datore di lavoro non è in grado di offrire un lavoro adeguato che non presenta rischi o che può essere svolto durante il giorno, la donna può rimanere a casa e ha diritto all’80% del suo salario. Se la donna riceve anche un salario in natura (p.es. vitto e alloggio, mance, quote di dipendenti, perfezionamento professionale) e se anche questo salario viene perso a causa della gravidanza, ha diritto a un adeguato indennizzo.

L’orario di lavoro non può superare le 9 ore durante la gravidanza, anche se è stata concordata contrattualmente un’altra durata (art. 60 cpv. 1 OPP 1).

E se il datore di lavoro non rispetta le norme?

Se il datore di lavoro non rispetta le norme per la protezione delle donne incinte sul lavoro, la donna interessata deve rivolgersi all’autorità di conciliazione. Se non è possibile raggiungere un accordo con il datore di lavoro, è possibile presentare ricorso al tribunale civile o al tribunale del lavoro presso la sede del datore di lavoro o presso il suo luogo di lavoro abituale. Anche gli ispettorati del lavoro cantonali sono contatti idonei. Sanno dare informazioni relative al congedo di maternità.

Allattamento al seno sul posto di lavoro

Secondo l’articolo 35a LL, una madre ha il diritto di allattare il suo bambino durante le ore di lavoro o di pompare il latte. Questo tempo di assenza va riconosciuto come tempo di lavoro.